L’assegno di maternità viene concesso alle madri non lavoratrici, per i figli nuovi nati o adottati o in affido preadottivo che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità, e alle madri lavoratrici se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno (assegno in misura ridotta), che siano:
- cittadine italiane e di paesi UE;
- cittadine non comunitarie titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- cittadine non comunitarie che siano familiari di cittadini italiani o comunitari (circolare INPS n.35 dd. 09.03.2010);
- cittadine titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria (circolare INPS n.9 del 22/01/2010);
- titolari di “permesso unico lavoro” (permesso per lavoro, per attesa occupazione e per motivi familiari) di durata superiore a 6 mesi.